Conciliareonline.it – Organismo di risoluzione alternativa delle controversie di consumo per mezzo di una procedura online (organismo ADR/ODR), costruito nel rispetto degli standards della Commissione Europea e degli standards del D.Lgs n. 130/2015.
Il nostro Organismo di conciliazione si attiene ai criteri enunciati dalla Commissione Europea. Il „Conciliareonline.it“, in data 05.04.2016, è stato accreditato quale organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) di consumo dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) e conseguentemente è stato notificato alla Commissione Europea per essere inserito nella Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution).
In questo modo è stato anche accertato che la nostra procedura conciliativa soddisfa tutti i reguisiti di qualità imparzialità e trasparenza richiesti dalla legislazione europea e nazionale ed in particolare che rispetta i seguenti requisiti:
1. Indipendenza dell'organismo di conciliazione
I suoi conciliatori sono soggetti competenti in materia di consumo, di e-commerce e di telecomunicazioni. Tutti i conciliatori sono laureati e alcuni di loro sono laureati in materie giuridiche e sono in possesso dei requisiti necessari per essere riconosciuti quali mediatori civili e commerciali. I nostri conciliatori si pongono imparzialmente in una posizione di equidistanza tra i consumatori e le imprese/ i professionisti e sono neutrali, imparziali ed indipendenti nello svolgimento della loro attività conciliativa.
2. Trasparenza del procedimento
Prima dell'inizio del procedimento conciliativo verranno fornite complete informazioni in merito alla procedura stessa. Tali informazioni saranno disponibili online, di facile comprensione e inoltre verrà reso disponibile un dettagliato regolamento della procedura e degli allegati che ne fanno parte integrante.
3. Rispetto del principio del contraddittorio
Tutte le parti interessate potranno esprimersi liberamente e potranno difendere le loro rispettive posizioni innanzi al conciliatore.
4. Efficienza del procedimento
Il procedimento può essere condotto personalmente dai consumatori e dalle imprese/dai professionisti senza la rappresentanza di un avvocato. Attraverso la previsione di termini, nonchè ulteriori ed eventuali analoghe misure, il conciliatore lavora per una soluzione rapida della controversia.
5. Legittimità della decisione
Il conciliatore, nel caso di specie, indica alle parti in modo oggettivo qual'è la situazione di diritto attraverso la formulazione di una proposta conciliativa. In via residuale, il conciliatore potrà procedere alla formulazione di una proposta conciliativa secondo equità. Se accettata da entrambe le parti o posta in esecuzione da entrambe le parti, la proposta acquista valore di contratto tra le stesse.
6. Libertà di azione delle parti
Le parti possono decidere in piena libertà se azionare o aderire alla nostra procedura. Entrambe le parti possono abbandonare la procedura in qualunque momento senza incorrere in alcuna conseguenza. Una volta formulata la proposta conciliativa da parte del conciliatore, le parti hanno piena libertà di scegliere se accettare o meno la proposta, consapevoli del fatto che la proposta formulata non è per loro vincolante, fino al momento in cui entrambe le parti non la accettino o non la mettano in esecuzione.
7. Principio della rappresentanza
Non sussiste alcun obbligo per le parti di farsi rappresentare nel procedimento. Ogni parte può presentare personalmente il suo reclamo. Allo stesso modo, le parti che lo volessero, possono liberamente decidere di farsi rappresentare da un terzo.
8. Procedimento bilingue
La procedura può essere attivata in italiano ed in tedesco direttamente online. Trattiamo anche reclami in lingua inglese per i quali i consumatori sono pregati di rivolgersi al Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia - Bolzano al numero di tel. +39 0471/980939, fax +39 0471/980239, e-mail info@euroconsumatori.org. Per maggiori informazioni consultate le nostre informazioni in inglese.
9. Velocità di svolgimento della procedura
La procedura ha una durata massima di 90 giorni, salvo la possibilità del conciliatore di prevedere una proroga secondo quanto disposto nel regolamento della procedura.